Lo statuto di Edera

il nostro impegno, nero su bianco

 

TITOLO I

DENOMINAZIONE– SEDE – DURATA

 

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita la società cooperativa di consumo denominata “EDERA – Emporio di Comunità  – Soc. Cooperativa Benefit” abbreviato in sigla  “Edera Coop SB” con sede in  Trento.

 

ARTICOLO 2 – DURATA

La durata della Cooperativa è fissata sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria delle socie e dei soci.

 

TITOLO II

VALORI E PRINCIPI – FINALITÀ– OGGETTO

 

ARTICOLO 3 – VALORI E PRINCIPI

La  Cooperativa si ispira e rispetta i seguenti principi: quelli propri del movimento cooperativo mondiale, la mutualità, la solidarietà, la democraticità, lÀequilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario. I valori fondamentali per la gestione del progetto imprenditoriale/culturale sono la fiducia reciproca, la condivisione, il dialogo, il rispetto delle diversità e la promozione di un mondo più attento ai diritti delle persone e alla tutela dell’ambiente.
La cooperativa:
* affonda le sue radici nella Carta dei Valori redatta nel 2020 e presentata in data 09/12/2020 all’assemblea, che è parte integrante del presente Statuto e viene allegata in calce sub.A;
* si fonda sui principi dell’autogestione, la partecipazione orizzontale e inclusiva, forme di tutela della comunità e di elevazione socio-culturale delle socie e dei soci e di tutte le persone coinvolte, l’incentivazione e riflessione collettiva sui temi del consumo critico e dell’economia solidale;
* assume altresì il principio di parità di genere, adotta le misure necessarie a garantire una piena partecipazione di ogni individuo ad ogni livello decisionale e una equa rappresentanza di genere negli organi sociali e nelle altre articolazioni partecipative;
* si ispira agli ideali dei movimenti democratici e antifascisti: l’affermazione dei principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, la promozione dei diritti umani, la valorizzazione delle differenze, il contrasto ad ogni discriminazione;
La cooperativa si richiama inoltre ai valori espressi:
* nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
* nella Costituzione della Repubblica Italiana;
* nella Dichiarazione di Identità Cooperativa approvata dal Congresso del Centenario dell’Alleanza Cooperativa Internazionale il 20-22 settembre 1995;
* nelle Dieci Colonne dell’Economia Solidale approvate dall’Assemblea del Convegno Nazionale GAS-DES del 25-26 giugno 2011.

 

ARTICOLO 4 – Finalità di Beneficio Comune, Generale e speciali

Ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, n. 206, articolo unico, commi 376-384 e quindi in qualità di Società Benefit, la società, nell’esercizio della sua attività, intende operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti, di persone, comunità, territori ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, e perseguire, oltre allo scopo economico, una o più finalità di beneficio comune tra quelle di seguito indicate
Attraverso lo svolgimento delle attività indicate al successivo articolo, la Cooperativa si propone di perseguire e conseguire – oltre allo scopo mutualistico enunciato nel successivo articolo 5 – i seguenti benefici comuni:
* favorire la diffusione di un nuovo paradigma culturale che metta al centro la sostenibilità umana, ambientale, economica e sociale;
* favorire l’accesso a prodotti alimentari ed altri beni di consumo di qualità rispettosi dei principi sopra-esposti, al maggior numero di persone, promuovere la coesione sociale e favorire l’inclusione delle persone economicamente svantaggiate;
* promuovere e costruire un modello di partecipazione orizzontale ed inclusivo;
* rendere accessibili nella quotidianità al maggior numero di persone informazioni e pratiche sostenibili in materia di alimentazione e consumo;
* promuovere il cambiamento reale di comportamenti e stili di vita delle persone, in materia di alimentazione e consumo, attraverso la rimozione di ostacoli culturali e tradizionali in questo ambito;
* promuovere la formazione e l’autoformazione delle persone; l’aggregazione intergenerazionale, interculturale e tra persone di fasce sociali diverse;
* sostenere e privilegiare filiere di produzione rispettose della dignità e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori e della salvaguardia dell’ambiente naturale;
* sviluppare rapporti diretti tra produttrici/produttori e consumatrici/consumatori basati sulla fiducia e il sostegno reciproco, anche attraverso forme di compartecipazione attiva e condivisione del rischio;
* favorire lo sviluppo della cooperazione e di progetti ispirati a principi condivisi;
* contribuire alla salvaguardia dell’ambiente anche tramite la promozione della riduzione dei rifiuti e degli sprechi, il risparmio energetico, l’incentivazione del riuso e del riciclo dei beni durevoli e l’utilizzo di sistemi di logistica coordinata.

 

ARTICOLO 5 – OGGETTO

La Cooperativa, conservando e perseguendo le proprie finalità mutualistiche, esercita le seguenti attività:
* attività commerciali, nella quali poter distribuire tra le socie e i soci prodotti alimentari e non, acquistati dalle produttrici e dai produttori secondo criteri stabiliti;
* attività sociali, culturali e formative rivolte anche alle persone non socie, tramite un’Officina culturale e laboratori sui temi del consumo critico, della sostenibilità ambientale e della coesione sociale.
 La cooperativa potrà, più precisamente, occuparsi delle seguenti attività:
a) commercio e distribuzione di generi alimentari e non alimentari destinati al consumo personale, familiare e casalingo privilegiando, ove possibile, l’acquisto diretto da produttrici e produttori anche attraverso la stipula di patti con loro volti alla programmazione della produzione, la co-produzione, il prefinanziamento e la condivisione dei rischi;
b) produzione, manipolazione e trasformazione dei beni predetti;
c) somministrazione di pasti e bevande, anche alcoliche;
d) organizzazione di attività sociali, culturali, formative e ricreative;
e) collaborazione con i G.A.S. e altri soggetti comunitari;
f) percorsi di inclusione lavorativa, progetti con le scuole e altre associazioni e coop con interessi affini e/o complementari.
Salvi i limiti di legge, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell’oggetto sociale e purché non in via prevalente e nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d’imprese.
La cooperativa potrà inoltre svolgere tutte le attività commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute dall’organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l’oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all’Estero, nonché rilasciare garanzie sia reali che personali, avalli compresi, a favore di terzi, per obbligazioni sia proprie che di terzi, assumere mutui ipotecari, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l’oggetto sociale.
Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l’iscrizione ad Albi Professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall’Articolo 113 del D.L. 1 settembre 1993 N. 385.
La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96.

 

TITOLO III

SOCIE COOPERATRICI E SOCI COOPERATORI

 

ARTICOLO 6 – SOCIE COOPERATRICI E SOCI COOPERATORI

Il numero delle socie e dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere ammesse/i come socie e soci le persone fisiche che hanno la piena capacità di agire, condividono le finalità e gli scopi sociali.
Le socie cooperatrici e i soci cooperatori aderiscono allo scambio mutualistico consistente nell’acquisto di beni e servizi offerti dalla cooperativa per soddisfare le esigenze di consumo personali e del proprio nucleo familiare, con i quale contribuiscono al raggiungimento dello scopo sociale.
Le socie e i soci concorrono alla gestione della cooperativa, partecipando alla formazione degli organi sociali, alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa e partecipando ai gruppi di lavoro necessari per il funzionamento della cooperativa; partecipando inoltre alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione.
I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici e di partecipazione di cui al paragrafo precedente sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all’articolo 2516 C.C., dalle amministratrici e dagli amministratori ed approvato dall’assemblea ordinaria delle socie e dei soci con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria;
Non possono essere socie e soci le persone fisiche che non hanno piena capacità d’agire, né coloro che hanno interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, ovvero esercitano in proprio o in via mediata attività di impresa identiche o affini e si trovano in effettiva concorrenza con la Cooperativa medesima.

 

ARTICOLO 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socia/o deve presentare domanda scritta indicante:
a) il proprio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
b) il domicilio eletto e il mezzo prescelto per le comunicazioni sociali;
c) l’ammontare della quota che intende sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge;
d) l’impegno al versamento della quota sottoscritta;
e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, di rispettare i principi enunciati nella carta dei valori, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

 

ARTICOLO 8 – ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Il Consiglio di amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti e la mancanza di motivi di incompatibilità di cui all’articolo 6, delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico.
La deliberazione di ammissione è tempestivamente comunicata all’interessata/o con indicazione del termine entro il quale provvedere al versamento dell’importo delle quote che intende sottoscrivere e degli altri importi eventualmente previsti come tassa di ammissione e sovrapprezzo determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.
L’ammissione è annotata sul libro socie/soci a cura delle amministratrici e degli amministratori e subordinatamente al pagamento della quota esplicando la sua efficacia dal giorno della deliberazione.
Trascorso inutilmente il termine per i versamenti, la delibera di ammissione diviene inefficace, salvo diversa e motivata delibera del Consiglio di amministrazione in cui vengano eventualmente previste ulteriori modalità di versamento e di ammissione delle socie e dei soci.

 

ARTICOLO 9 – RIGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio di amministrazione comunica tempestivamente per iscritto all’interessata/o la deliberazione motivata di rigetto. Se mutano le condizioni ostative, all’aspirante socia/o è riservato il diritto di ripresentare domanda.

 

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELLE SOCIE E DEI SOCI

Le socie e i soci sono obbligate/i:
a) a versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione, il capitale sottoscritto, la tassa di ammissione prevista a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea delle socie e dei soci in sede di approvazione del bilancio;
b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni degli organi sociali e le altre decisioni adottate dall’assemblea delle socie e dei soci in conformità ai regolamenti;
c) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo statuto, nonché quelli deliberati dagli organi sociali a norma ed in conformità allo statuto medesimo;
d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all’attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall’Assemblea delle socie e dei soci e dal Consiglio di amministrazione e dell’eventuale regolamento;
e) ad osservare il patto sociale di autogestione partecipando alle attività necessarie per attuare le finalità proprie della cooperativa, secondo quanto stabilito nel relativo regolamento interno, quale modalità di partecipazione allo scambio mutualistico. Il regolamento viene predisposto dal Consiglio di amministrazione e proposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria delle socie e dei soci; per la sua approvazione sono richieste le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

 

ARTICOLO 11 – DIRITTI DELLE SOCIE E DEI SOCI

Le socie i soci hanno diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, previa richiesta scritta al Consiglio di amministrazione. L’accesso alla documentazione avverrà con le modalità ed i tempi disciplinati dal Consiglio di Amministrazione dal regolamento.

 

ARTICOLO 12 – COMUNICAZIONI TRA COOPERATIVA E SOCIE/SOCI

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio delle socie e dei soci è quello risultante dal Libro Socie/Soci.
È onere delle socie e dei soci comunicare eventuali variazioni del proprio domicilio e richiederne la variazione al Libro Socie/Soci.
Le comunicazioni aventi carattere meramente informativo, e di servizio per le attività correnti della cooperativa e salvo che per legge non debbano avvenire con particolari procedure sono rese note alle socie e ai soci  tramite avviso scritto con i mezzi indicati nella richiesta di adesione o eventuali successive variazioni.
Qualsiasi altra comunicazione intercorrente tra socie/i e società e tra socie/i e socie/i per i casi previsti dallo statuto, a condizione che ciò non sia contrario a particolari disposizione di legge, affinché si consideri validamente effettuata deve avere caratteristiche tali da consentire un riscontro della spedizione e del ricevimento, e deve essere inviata alle socie e ai soci al loro domicilio o all’indirizzo risultante dal Libro Socie/Soci. Sono pertanto ammissibili mezzi di comunicazione postali, elettronici, e qualunque altro strumento elettronico riconosciuto dalla legge come mezzo atto alla notifica di atti alle parti.

 

ARTICOLO 13 – SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti delle singole socie e dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione o morte delle socie e dei soci.

 

ARTICOLO 14 – RECESSO

Il recesso è ammesso, con preavviso di almeno 6 mesi, oltre che nei casi previsti dalla legge:
* per dissenso dalle deliberazioni riguardanti il mutamento dell’oggetto sociale;
* per sopravvento di difficoltà in relazione allo scopo mutualistico;
* per l’impossibilità della socia e del socio a partecipare al raggiungimento delle finalità sociali.
Il recesso non può essere parziale.
Per le cause di legge il recesso potrà essere esercitato nei termini e con le modalità di cui all’art. 2437 – bis C.C.
Al di fuori dei casi di cui sopra, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con modalità prevista dall’articolo 12.  Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione alla socia o al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.
Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale, sia per il rapporto mutualistico tra socia/o e Cooperativa, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

 

ARTICOLO 15 – ESCLUSIONE

L’esclusione è pronunciata dal Consiglio di amministrazione nei confronti della socia o del socio che:
a) non osservi lo statuto, i regolamenti o le deliberazioni degli organi sociali.
b) non provveda al versamento delle quote sottoscritte o al pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa;
c) arrechi gravi danni materiali, morali e di immagine alla Cooperativa;
d) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
e) abbia perduto la capacità di agire o venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati la cui gravità o natura, ponderata nel caso specifico dal CDA, renda non proseguibile il rapporto sociale;
f) venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dall’articolo articolo 6 del presente statuto.
La deliberazione del Consiglio di amministrazione è comunicata con le modalità previste dell’art. 12 secondo comma.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, la socia o il socio può opporsi alla deliberazione di esclusione. La controversia è regolata dalle clausole arbitrali del presente statuto.

 

ARTICOLO 16 – MORTE DELLA SOCIA O DEL SOCIO

In caso di morte della socia o del socio, il Consiglio di Amministrazione delibererà se accettare le/gli eredi come socie/i ovvero se provvedere alla liquidazione della quota spettante alle/agli eredi.

 

ARTICOLO 17 – LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE

Le socie e i soci recedute/i o escluse/i e le/gli eredi della socia/socio defunta/o hanno diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio approvato relativo all’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
Le quote saranno rimborsate, in un’unica rata, entro centottanta giorni dalla data del recesso, ovvero in più rate, unitamente agli interessi legali, nel termine massimo di cinque anni, nei casi previsti dagli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies.

 

TITOLO IV

SOCIE SOVVENTRICI E SOCI SOVVENTORI – PRESTITO SOCIALE

 

ARTICOLO 18 – SOCIE SOVVENTRICI E SOCI SOVVENTORI

Qualora l’Assemblea deliberi la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, possono essere ammessi alla
Cooperativa socie sovventrici e soci sovventori, di cui all’art. 4 della legge 31/01/1992, n. 59, che investono Capitale nell’impresa al fine di finanziare tali fondi e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.
Possono essere socie sovventrici e soci sovventori sia le persone fisiche sia quelle giuridiche nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
Chi intende essere ammesso come socia sovventrice o socio sovventore deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione indicante:
a) il proprio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, ovvero denominazione della ragione sociale e sede legale, codice fiscale,
b) il domicilio eletto e il mezzo prescelto per le comunicazioni sociali;
c) l’ammontare delle quote che intende sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge;
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle quote/azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall’Assemblea delle socie e dei soci.

 

ARTICOLO 19 –PRESTITO SOCIALE

Non rientrano nell’ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall’art. 2526 del codice civile in materia di titoli di debito, gli importi versati dalle socie e dai soci della Cooperativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973 e dell’art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.
L’emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e con i limiti di cui all’art. 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.
Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all’articolo 46 del presente statuto.

 

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE

 

ARTICOLO 20 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale;
b) dalla riserva straordinaria;
c) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni delle socie e dei soci e/o prevista per legge.
Il capitale sociale di cui alla lettera a) è costituito da:
1) i conferimenti effettuati dalle socie cooperatrici e dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di € 100,00 (Euro cento/00) o multipli di 100 euro, fino al massimo del valore consentito dalla legge per le relative partecipazioni, e gli eventuali ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le partecipazioni complessivamente detenute da ciascun socio/socia non possono essere superiori ai limiti di legge;
2) i conferimenti effettuati dalle socie sovventrici e dai soci sovventori, rappresentati da quote confluenti nelle apposite voci del capitale.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, le socie e i soci nel limite delle azioni sottoscritte.
Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra le socie e i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della Società.
La società, in quanto disciplinata dalla normativa sulla s.p.a., può costituire, con apposita delibera adottata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare secondo quanto previsto dall’art. 2447-bis e seguenti del codice civile.
La deliberazione del Consiglio di amministrazione deve essere depositata ed iscritta ai sensi dell’art. 2436 del codice civile.

 

ARTICOLO 21 – BILANCIO DI ESERCIZIO E RELAZIONE D’IMPATTO

L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea delle socie e dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (articolo unico, commi 376-383 e allegati 4 – 5 ), al Bilancio deve essere allegata la Relazione di impatto.

 

ARTICOLO 22 – DESTINAZIONE DELL’UTILE

L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell’art. 2545-quater al Fondo di riserva legale ;
b) ad una quota non inferiore a quanto previsto all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di sole riserve indivisibili.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi alle socie e ai soci  non cooperatrici/cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

 

ARTICOLO 23 – RISTORNO

Su proposta del Consiglio di amministrazione, l’Assemblea può deliberare l’attribuzione a titolo di  Ristorno, alle socie cooperatrici e ai soci cooperatori, delle somme complessivamente ripartibili nella misura proporzionale al volume degli acquisti di beni e/o servizi effettuati nel corso dell’esercizio.
Il ristorno è ripartito tra le socie e i soci secondo i criteri più specificatamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno e comunque riconoscendo loro una somma calcolata in misura percentuale sull’ammontare del fatturato realizzato dalla cooperativa tramite gli acquisti di beni e/o servizi da parte delle socie cooperatrici e dei soci cooperatori, con una possibile differenziazione di tale percentuale che tenga conto dei diversi tipi di beni e/o servizi e della loro rispettiva redditività per la cooperativa. Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:
a. in forma liquida;
b. mediante aumento della quota di capitale sociale sottoscritto e versato;
c. mediante emissioni di strumenti finanziari di cui al titolo IV.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

 

ARTICOLO 24 – ORGANI SOCIALI

Sono organi della Cooperativa:
a) l’Assemblea delle socie e dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio sindacale, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall’Assemblea delle socie e dei soci;
d) l’organo di revisione, ove obbligatorio;
e) il responsabile d’impatto

 

ARTICOLO 25 – ASSEMBLEA DELLE SOCIE E DEI SOCI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi, a cura del Consiglio di amministrazione almeno 8 giorni prima dell’adunanza con le modalità previste nell’articolo 12 per le comunicazioni di carattere generale anche fuori della sede sociale, purché in Italia ed in località facilmente raggiungibile con i normali mezzi di locomozione.
L’avviso deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
L’avviso deve essere inviato anche ai componenti del collegio sindacale, se esistente.
L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio).
Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da tante/i socie/i che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti alle socie cooperatrici e ai soci cooperatori, alle socie sovventrici e ai soci cooperatori.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

 

ARTICOLO 26 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
b) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
procede alla eventuale nomina delle Sindache o dei Sindaci e della/del presidente del Collegio sindacale;
c) procede alla eventuale nomina del soggetto incaricato alla revisione contabile;
d) determina la misura dei compensi da corrispondere alle amministratici e agli amministratori, alle Sindache e ai Sindaci ed al soggetto incaricato della revisione contabile;
e) approva i regolamenti ad essa demandati dal presente statuto;
f) delibera sui regolamenti inerenti i ristorni, prestiti sociali e socie e soci sovventori;
g) delibera, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte delle socie cooperatrici e dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;
h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

 

ARTICOLO 27 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:
a) sulle modifiche dello statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 del codice civile;
c) sulla nomina, sui poteri, sui compensi e sulla sostituzione delle liquidatrici e dei liquidatori;
d) altre materie espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
e) sulle operazioni “straordinarie (trasformazione, fusione e scissione) e, tra l’altro, alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;

 

ARTICOLO 28 – COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno delle socie e dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle socie e dei soci intervenuti/e o rappresentati/e aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti delle socie e dei soci presenti o rappresentate/i, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria.
Tuttavia, per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all’estero l’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quinti delle/dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto, purché quei tre quinti rappresentino almeno un terzo di tutte le socie e tutti i soci aventi diritto al voto.
L’assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l’intero capitale sociale, sia presente la maggioranza dell’Organo di amministrazione e di controllo, e tutte le amministratrici e tutti gli amministratori e le/i componenti dell’organo di controllo non presenti sono state/i informate/i e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Compete alla/al Presidente dell’assemblea verificare e far constatare che le amministratrici e gli amministratori e le/i componenti dell’Organo di Controllo assenti, siano stati adeguatamente informate/i.

 

ARTICOLO 29 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro socie/soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote o di impegni finanziari sottoscritti.
Ciascuna socia cooperatrice e ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione.
Ciascuna socia sovventrice e ciascun socio sovventore avrà diritto a un solo voto. Nel caso in cui la socia cooperatrice o il socio cooperatore sia anche socia sovventrice o socio sovventore ha comunque diritto ad un solo voto.
La socia/il socio persona giuridica delegherà all’Assemblea il proprio rappresentante che dovrà produrre delega scritta dell’organo che l’ha nominato.
Le socie e i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un’altra socia o un altro socio avente diritto al voto che non sia componente dell’organo amministrativo o di controllo e comunque salvi i limiti in materia previsti dalla legge.
La delega scritta può essere consegnata al delegato via posta elettronica.
Ciascuna socia e ciascun socio non può rappresentare più di una socia/o.
La delega non può essere rilasciata con il nome della/del rappresentante in bianco.
L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento delle socie e dei soci. In tal caso è necessario che sia consentito alle/agli intervenute/i di partecipare in tempo reale alla discussione sugli argomenti all’ordine del giorno.

 

ARTICOLO 30 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dalla/dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dalla/dal vicepresidente, ed in assenza anche di queste/i, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza delle persone presenti.
Essa provvede alla nomina di una/un segretaria/. La sua nomina non ha luogo quando il verbale è redatto da una/un notaia/o.
La/il presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione delle persone presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell’adunanza che sottoscrive dopo aver svolto l’apposita attività di controllo durante la sua redazione.
E’ consentito l’intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutte le persone partecipanti possano essere identificate e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova la/il presidente, anche se diverso dal luogo in cui si trova la/il segretaria/o verbalizzante o la/il notaio, salvo che la legge disponga diversamente .

 

ARTICOLO 31 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consigliere/i variabile da tre a undici, elette/i dall’Assemblea ordinaria delle socie e dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
Nel caso in cui l’assemblea determini per il consiglio di amministrazione un numero di consigliere/i inferiore a quello in carica si andrà a regime utilizzando la decadenza naturale del mandato delle consigliere e dei consiglieri in carica.
Il consiglio di amministrazione nomina, in quanto Società Benefit, la/il responsabile di Impatto, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 208  del 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384.
Il consiglio di amministrazione è composto da socie cooperatrici e soci cooperatori e da socie sovventrici e soci sovventori con diritto di voto, purché almeno i due terzi delle/dei componenti sia scelto tra le socie cooperatrici e i soci cooperatori.
I gruppi di lavoro permanenti possono proporre una/un loro referente come candidata/o a fare parte del Consiglio di amministrazione.
L’incarico delle amministratrici e degli amministratori ha la durata di tre esercizi. Le amministratrici e gli amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominate/i per un periodo superiore a due mandati consecutivi e terminano il loro mandato alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Eccezionalmente il primo mandato dura in carica dalla costituzione della cooperativa e fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2023
Successivamente al primo mandato, per garantire continuità tra un consiglio di amministrazione e l’altro e dare applicazione al principio di rotazione si prevede che una parte delle consigliere e dei consiglieri venga rinnovata ogni anno.  I Alla conclusione del primo e del secondo esercizio decadono dalla carica un’amministratrice o un amministratore se il consiglio è formato da tre membri, due amministratrici o amministratori se il consiglio è formato da meno di nove membri, oppure tre se il consiglio è formato da nove o più. I membri decaduti sono sostituiti dall’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio. Le amministratrici e gli amministratori residui decadono al compimento dell’ultimo esercizio del loro mandato.
La scelta delle amministratrici e degli amministratori in scadenza è effettuata a sorte per i primi due esercizi, successivamente la decadenza avviene in ragione dell’anzianità nella carica. Dal novero delle amministratrici e degli amministratori da estrarre a sorte per la scadenza anticipata è escluso quella/o nominata/o Presidente.
Il consiglio elegge al suo interno la/il presidente e la/il vicepresidente, qualora queste/i non siano nominati dall’Assemblea delle socie e dei soci . Il consiglio identifica al suo interno una/un referente per ogni gruppo di lavoro.
Salvo quanto previsto dall’articolo 2390 del codice civile, le amministratrici e gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell’Assemblea ordinaria della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall’ufficio di amministratrice o amministratore.

 

ARTICOLO 32 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione gestisce la Cooperativa con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell’oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.
Il consiglio di amministrazione, salve le inderogabili esclusioni previste dalla legge (artt. 2381 e 2544 c.c.), può delegare ad uno o più delle/dei suoi componenti e/o ad un comitato esecutivo le proprie facoltà. Non possono essere delegati dalle amministratrici e dagli amministratori i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione delle socie e dei soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con le socie e i soci.
Si fa integrale richiamo alla disciplina in materia prevista dal C.C.
Il consiglio di amministrazione, salve le inderogabili esclusioni previste dalla legge, può altresì affidare l’esecuzione di determinati compiti e funzioni nell’ambito della attività della cooperativa a socie e soci, gruppi di lavoro o altri gruppi informali costituiti da uno o più socie e soci, i quali, nell’ambito delle istruzioni conferite, potranno agire in autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il consiglio di amministrazione deve essere informato sul lavoro delle incaricate e degli incaricati, e monitorare l’andamento della gestione dell’incarico conferito .
La deliberazione di incarico del consiglio di amministrazione deve prevederne le modalità di esecuzione ed i termini di svolgimento; la revoca dell’incarico conferito può avvenire in qualunque tempo. Per ulteriori modalità operative e di gestione dei gruppi di lavoro si fa riferimento al regolamento interno.
Il Consiglio di amministrazione, ai sensi della Legge 208/2015 sopra richiamata (articolo unico co. 376-384) nomina il Responsabile di impatto, che può essere anche scelta/o tra soggetti estranei alla società.

 

ARTICOLO 33 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove purché nell’ambito del territorio dell’Unione Europea ed in luogo facilmente raggiungibile con i normali mezzi meccanici, tutte le volte che la/il presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due amministratrici o amministratori.
La convocazione è fatta dalla/dal presidente con avviso a mezzo lettera, e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza o, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza delle amministratrici e degli amministratori.
In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri dell’organo stesso e tutte/i le/i componenti il Collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno delle/degli intervenute/i di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Le deliberazioni sono prese con il metodo del consenso, nel caso in cui non sia possibile si delibera con la maggioranza assoluta dell’intero consiglio di amministrazione.
Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento delle consigliere e dei consiglieri. In tal caso è necessario che:
a) sia consentito alla/al presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

 

ARTICOLO 34 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più amministratrici o amministratori, si provvede a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile, nell’ambito della medesima categoria delle socie e dei soci alla quale appartenevano le consigliere e i consiglieri da sostituire. Se viene meno la maggioranza delle amministratrici e degli amministratori nominate/i dall’Assemblea, quelle/i rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

 

ARTICOLO 35 – REVOCA DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI

L’Assemblea ordinaria delle socie e dei soci delibera la revoca delle consigliere e dei consiglieri in tutti i casi in cui si rendano responsabili di danni derivanti dalla inosservanza dei doveri ad esse/i imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società, in conformità alla normativa applicabile.

 

ARTICOLO 36 – COMPENSI DELLE AMMINISTRATRICI E DEGLI AMMINISTRATORI

Spetta all’Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti alle amministratrici e agli amministratori.
Nei limiti consentiti dalla legge, in mancanza di determinazione del compenso, si intende che il mandato delle amministratrici e degli amministratori è a titolo gratuito.

 

ARTICOLO 37 – RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA

La/il presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento della/del presidente, tutti i poteri a lei/lui attribuiti spettano alla/al vicepresidente. La/il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altre amministratrici e altri amministratori oppure ad estranee/i, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

 

ARTICOLO 38 – RESPONSABILE DI IMPATTO

Al RdI sono affidate funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, di supporto nell’analisi del contesto funzionale alla definizione e riverifica periodica dell’oggetto del beneficio comune.
La/il responsabile d’impatto, con competenze in tema di sostenibilità e metriche di valutazione, in sintesi deve:
coinvolgere tutte le funzioni aziendali nell’implementazione e nell’attuazione del piano di beneficio comune;
supportare le amministratrici e gli amministratori nel fornire informazioni e dati del contesto socio-economico e ambientale nel quale l’impresa opera;
garantire la trasparenza dei risultati dell’impatto con la pubblicazione sul sito e altri canali di comunicazione del report d’impatto.
il supporto alle amministratrici e agli amministratori nel monitoraggio delle azioni definite per il raggiungimento del beneficio comune e successiva valutazione periodica degli impatti generati al fine di analizzare il reale livello di perseguimento del BC.
il supporto alle amministratrici e agli amministratori nella predisposizione della relazione annuale in cui sia data evidenza delle attività realizzate per il perseguimento del BC e nella definizione delle modalità più opportune a darne pubblicità.

 

ARTICOLO 39 – COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, nominato dall’Assemblea nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.
L’Assemblea che provvede alla nomina del Collegio Sindacale nomina la/il presidente e delibera il compenso annuo spettante alle Sindache e ai Sindaci, valevole per tutta la durata del loro ufficio.
Non possono essere nominate/i Sindache e Sindaci e, se nominate/i, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 2399 del codice civile.
Le Sindache e i Sindaci restano in carica per tre esercizi e decadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Sono rieleggibili.

 

ARTICOLO 40 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora la legge lo preveda, deve essere nominata/o una/un revisore contabile. L’incarico della revisione può essere conferito al Collegio Sindacale qualora esista o una società di revisione o a iscritte/i nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
L’incarico per la revisione contabile dura tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è rieleggibile.
La retribuzione annuale del soggetto incaricato alla revisione contabile è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata dell’incarico.

 

TITOLO VII

ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

 

ARTICOLO 41 – I GRUPPI DI LAVORO

Oltre agli organi sociali previsti, sono fondamentali e funzionali alla gestione e attività della cooperativa i gruppi di lavoro e l’assemblea di comunità, quest’ultima anche per favorire la partecipazione delle non socie e dei non soci.
I gruppi di lavoro sono aperti alla partecipazione delle socie e dei soci, sono luoghi di analisi e riflessione, che garantiscono e stimolano l’operatività del progetto e predispongono eventuali proposte. Ogni gruppo è responsabile di uno specifico settore di competenza e si impegna a portare avanti le attività di gestione e utili al funzionamento della cooperativa. Tenendo conto di questo i gruppi di lavoro si autogestiscono nella modalità e nei tempi di lavoro, non hanno un numero predefinito, rimangono aperti alla partecipazione delle socie e dei soci interessate/i, nominano una/un referente ed una/un sostituto.
Il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi operativi ai gruppi di lavoro.
Le proposte elaborate dai gruppi sono comunicate al Consiglio di Amministrazione che determina se sono di propria competenza oppure di competenza dell’Assemblea delle socie e dei soci.
I gruppi si distinguono tra gruppi permanenti e temporanei. I gruppi permanenti sono definiti dal regolamento. I gruppi temporanei sono costituiti a fronte di particolari esigenze o problematiche, sollevate da un organo sociale o da gruppi di socie e soci.

 

ARTICOLO 42 – L’ASSEMBLEA DI COMUNITÀ

E’ un’assemblea informativa e consultiva convocata almeno una volta all’anno. Può essere convocata su temi specifici su richiesta delle socie e dei soci, dei gruppi di lavoro o del consiglio di amministrazione. In base ai temi può essere aperta anche a non socie/i. Ha lo scopo di aprire spazi di confronto sui temi di interesse dell’emporio, informare in modo più approfondito in merito alle questioni che verranno discusse durante l’assemblea ordinaria, favorire il coinvolgimento attivo delle socie e dei soci che non riescono a partecipare ai gruppi di lavoro, favorire occasione di incontro e confronto anche con non socie/i.

 

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

 

ARTICOLO 43 – CLAUSOLA ARBITRALE

Qualora non risultasse obbligatorio il ricorso ad istituti di mediazione od altri organismi appositamente istituiti per consentire effetti deflattivi del contenzioso giudiziario, le controversie che potessero sorgere tra i socie/i o tra i socie/i e/o loro eredi e la società in dipendenza del rapporto sociale, saranno decise da un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Trento entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
Sono così devolute alla cognizione del collegio arbitrale:
a) tutte le controversie insorgenti tra socie/i o tra soci/socie e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socia/o;
b) le controversie relative alla validità delle decisioni delle socie e dei soci , comprese quelle di esclusione da socia/o;
c) le controversie promosse da amministratrici/amministratori, liquidatrici/liquidatori o Sindache/Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di socie e soci, anche non cooperatrici/cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte delle nuove socie e dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L’accettazione della nomina alla carica di amministratrice/amministratore, Sindaca/Sindaco o liquidatrice/liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Il lodo arbitrale sarà impugnabile per espressa volontà delle parti anche in caso di errori di applicazione delle norme di legge.

 

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 

ARTICOLO 44 – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L’Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete alle amministratrici e agli amministratori.
In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
L’Assemblea nomina uno o più liquidatrici o liquidatori stabilendone i poteri.
In caso di pluralità di liquidatrici/liquidatori, l’Assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri del collegio di liquidazione.

 

ARTICOLO 45 – DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Cooperativa, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine, salve diverse norme inderogabili di legge (in particolare, ma non solo, art. 2514 c.c.):
a) a rimborso del capitale sociale detenuto dalle socie sovventrici e dai soci sovventori in generale per l’intero valore nominale eventualmente rivalutato, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;
b) a rimborso del capitale sociale detenuto dalle socie cooperatrici e dai cooperatori per l’intero valore nominale eventualmente rivalutato e del valore dei dividendi eventualmente maturati;
c) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge n. 59/1992.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

ARTICOLO 46 – REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra socie e soci e Cooperativa, il Consiglio diamministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea ordinaria delle socie e dei soci, che li approverà con le maggioranze previste dal presente statuto. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei gruppi di lavoro e delle altre articolazioni partecipative, se verranno costituite.

 

ARTICOLO 47 – PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi e le clausole mutualistiche previsti all’art. 2514 codice civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
In particolare è fatto divieto di:
a. distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione alle socie cooperatrici e ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c. distribuire le riserve fra le socie cooperatrici e i soci cooperatori.

 

ARTICOLO 48 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

 

Edera, Emporio di Comunità, Società Cooperativa Benefit - Partita Iva 02685230225